Αυτοάμυνα (Self-Defense)

L'uso della forza da parte di un πράκτορας per fermare una violazione in corso o immediatamente credibile di un confine — su corpo, proprietà o condizioni concordate — dove era richiesto il συναίνεση ed è negato. L'autodifesa non è τιμωρία, εκδίκηση o αποτροπή: non chiude un debito morale né minaccia danno per atti futuri possibili; ferma un danno in corso. La forza usata in autodifesa deve essere proporzionata alla minaccia — sufficiente a fermare la violazione, non oltre — e causalmente diretta all'πράκτορας che oltrepassa il confine. Quando queste condizioni valgono, chi difende non crea un nuovo crimine rifiutando di sottomettersi all'attacco; l'aggressore, avviando la violazione, porta la responsabilità per il danno derivante da una resistenza proporzionata. L'autodifesa non autorizza colpire agenti per ciò che potrebbero diventare, agire preventivamente senza vittima, o rappresaglia collettiva; ciò si riduce a εξαναγκασμός o πόλεμος. Una volta fermata la violazione, ciò che segue appartiene alla δικαιοσύνη — αποκατάσταση e scelta sovrana della vittima tra riscossione o perdono — non a forza continuata oltre quanto richiesto per fermarla.